Sede: P.zza Cola di Rienzo, 80/a – Roma – 00192
Sito: www.fondapi.it EMail: fondapi@fondapi.it
Fondapi è il fondo negoziale di categoria destinato ai lavoratori e alle imprese che prevedono uno dei seguenti contratti collettivi per le piccole e medie imprese: Metalmeccanico, Chimico, Tessile, Grafico, Alimentare, Edile, Informatico, Laterizi e cemento, Lapidei, Servizi alle imprese, Calce e gesso.
Presidente: Alberto Castelli
Vice Presidente: Salvatore Casabona
PMI – Piccole medie imprese – Versione E-pub
Gli iscritti (lavoratori e aziende) partecipano direttamente alla vita del Fondo eleggendo i componenti l’Assemblea dei delegati la quale, a sua volta, nomina il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci.
I contributi versati sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite di deducibilità non bisogna considerare il flusso di TFR conferito mentre bisogna tener conto del contributo versato dal datore di lavoro. L’iscritto può beneficiare, pertanto, di un risparmio fiscale pari all’aliquota marginale IRPEF applicata all’ultimo scaglione del reddito.
Il versamento non si cumula, ai fini fiscali, con eventuali altre polizze vita e/o infortuni, potendo così continuare ad usufruire interamente della detrazione d’imposta del 19%, (fino a Euro 245,32 annui) che spetta sulle polizze vita.
Se si è iscritti a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deducibilità è necessario tener conto del totale delle somme versate.
Un regime fiscale favorevole è previsto anche sulle prestazioni del Fondo Pensione (in rendita o in capitale).Anticipazione (TFR)
Come in azienda prima del pensionamento, l’aderente può chiedere un’anticipazione della propria posizione individuale nel Fondo laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo o per altre personali esigenze:
- spese sanitarie, per un importo non superiore al 75% della posizione accumulata, a seguito di gravissime situazioni relative a sè, al coniuge o ai figli, riconosciute dalle strutture pubbliche competenti. Può essere richiesta in qualsiasi momento. Sull’importo erogato viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
- acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sè o per i propri figli, per un importo non superiore al 75%. Può essere richiesta dopo almeno otto anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare. Sull’importo erogato viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 23%.
- ulteriori esigenze dell’aderente, per un importo non superiore al 30%, decorsi otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare. Sull’importo erogato viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 23%.